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Sez. 2, Sentenza n. 2126 del 20/07/1973 (Rv. 365327 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - INDAGINI - ACCERTAMENTI NON AUTORIZZATI - UTILIZZABILITA.*
Stato
decisa il 1973-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365327-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - INDAGINI - ACCERTAMENTI NON AUTORIZZATI - UTILIZZABILITA.*

Nel vigente sistema processuale, ispirato al principio del libero convincimento, il giudice, se puo trarre elementi di giudizio anche da ragione di comune esperienza o da accertamenti tecnici eseguiti in altre cause, puo ben avvalersi e trarre, legittimamente, elementi per la sua decisione, anche da quella parte della consulenza che e andata oltre i limiti dell'incarico conferito al consulente, specie se gli elementi accertati dal consulente attengono alla materia che Forma oggetto del giudizio. (V 3654/71; 2429/69; 2666/67; 3717/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)