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Sez. L, Sentenza n. 7109 del 01/12/1986 (Rv. 449190 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE - DIRITTO DEL MARITO SUPERSTITE - CONDIZIONI - DECESSO DELLA MOGLIE ASSICURATA POSTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 903 DEL 1977 - ILLEGITTIMITÀ EX SENTENZA N. 6 DEL 1980 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - CONSEGUENZE - DECESSO ANTERIORE - RILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449190-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE - DIRITTO DEL MARITO SUPERSTITE - CONDIZIONI - DECESSO DELLA MOGLIE ASSICURATA POSTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 903 DEL 1977 - ILLEGITTIMITÀ EX SENTENZA N. 6 DEL 1980 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - CONSEGUENZE - DECESSO ANTERIORE - RILEVANZA - LIMITI.*

La dichiarazione d'illegittimità costituzionale - pronunciata con sentenza n. 6 del 1980 - dell'art. 13 del R.d.l. n. 636 del 1939 e conseguentemente dell'art. 11, primo comma, della legge n. 903 del 1977, nella parte in cui, nell'introdurre il regime di parità fra coniugi in materia di pensione di reversibilità, limitava il beneficio in favore del marito superstite solo all'ipotesi in cui la moglie, assicurata o pensionata, fosse deceduta posteriormente all'entrata in vigore della legge medesima, ha come conseguenza l'attribuzione del diritto al coniuge superstite anche nell'ipotesi in cui il decesso della moglie assicurata o pensionata si sia verificato anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 903 del 1977. Peraltro, l'efficacia retroattiva della detta pronuncia d'incostituzionalità trova un limite in quei casi concreti in cui si siano determinate situazioni giuridiche consolidate ed intangibili (il cui accertamento positivo preclude l'esame della questione su cui incide la dichiarazione d'incostituzionalità), come nei casi di rapporti già definiti, anteriormente alla pronuncia d'illegittimità costituzionale, in base a giudicato e ad Atti amministrativi non più impugnabili o ad altri Atti o fatti - come la prescrizione - di cui siano esauriti gli effetti e che siano rilevanti, sul piano sostanziale e processuale, nonostante l'inefficacia delle norme dichiarate incostituzionali. (V 3049/85, mass n 440752; (V 574/84, mass n 432810; (V 2124/73, mass n 365327).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 13 CORTE COST., Legge 09/12/1977 num. 903 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)