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Sez. 1, Sentenza n. 1684 del 13/03/1980 (Rv. 405294 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - OPERE INIZIATE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 765 DEL 1967 SENZA LICENZA, O IN CONTRASTO CON LA STESSA OVVERO SULLA BASE DI LICENZA POI ANNULLATA - ESCLUSIONE DEI BENEFICI FISCALI - LIMITAZIONE ALLE OPERE AVENTI CARATTERE DI AUTONOMIA RISPETTO A PRECEDENTI FABBRICATI - OPERA DI COMPLETAMENTO O RIFINITURA DI EDIFICI O FABBRICATI IN CORSO DI COSTRUZIONE AL MOMENTO DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE - BENEFICI FISCALI - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1980-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405294-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - OPERE INIZIATE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 765 DEL 1967 SENZA LICENZA, O IN CONTRASTO CON LA STESSA OVVERO SULLA BASE DI LICENZA POI ANNULLATA - ESCLUSIONE DEI BENEFICI FISCALI - LIMITAZIONE ALLE OPERE AVENTI CARATTERE DI AUTONOMIA RISPETTO A PRECEDENTI FABBRICATI - OPERA DI COMPLETAMENTO O RIFINITURA DI EDIFICI O FABBRICATI IN CORSO DI COSTRUZIONE AL MOMENTO DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE - BENEFICI FISCALI - APPLICABILITA.*

L'art 41 ter della legge 17 agosto 1942, n 1150 - aggiunto con l'art 15 della legge 6 agosto 1967, n 765 - il quale ha stabilito che 'le opere iniziate dopo l'entrata in vigore della presente legge (del 1967) senza la licenza o in contrasto con la stessa, ovvero sulla base di licenza successivamente annullata, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigentì, va inteso nel senso che l'operativita della sanzione di esclusione dai benefici fiscali e limitata alle opere, iniziate dopo la legge del 1967, aventi caratteri di autonomia rispetto a precedenti fabbricati, per le quali sia richiesta la licenza edilizia a norma dell'art 31 della legge urbanistica (nel testo sostituito dall'art 10 della legge n 765 del 1967). Pertanto, la sanzione e applicabile alle opere di ampliamento, modificazione o demolizione di fabbricati preesistenti, ma non alle opere di completamento o rifinitura di edifici o fabbricati in corso di costruzione al momento dell'entrata in vigore della disciplina innovativa.*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 ter CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 10 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)