Sez. 1, Sentenza n. 1698 del 17/02/1987 (Rv. 451079 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - OPERE EDILIZIE INIZIATE SENZA LICENZA O IN CONTRASTO CON ESSA - LAVORI INIZIATI DOPO L'1 SETTEMBRE 1971 - DECADENZA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI - NOZIONE DI INIZIO DEI LAVORI - ESECUZIONE DI OPERE MURARIE DELLA NUOVA COSTRUZIONE - NECESSITÀ.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - OPERE EDILIZIE INIZIATE SENZA LICENZA O IN CONTRASTO CON ESSA - LAVORI INIZIATI DOPO L'1 SETTEMBRE 1971 - DECADENZA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI - NOZIONE DI INIZIO DEI LAVORI - ESECUZIONE DI OPERE MURARIE DELLA NUOVA COSTRUZIONE - NECESSITÀ.*
Ai fini dell'applicazione dell'art. 15 della legge 6 agosto 1967 n. 765, che prevede l'automatica decadenza dalle agevolazioni fiscali per le opere edilizie iniziate - senza licenza o in contrasto con essa - dopo l'entrata in vigore della legge stessa (1 settembre 1967), i lavori devono intendersi "iniziati" non quando vengano eseguite opere di sbancamento, di sterro ed ancor meno di demolizione di un precedente fabbricato costituente unità immobiliare a sè stante, ma con l'esecuzione delle opere murarie di Fondazione della nuova costruzione, perché solo allora è possibile effettuare il raffronto tra la licenza e le opere realizzate e accertarne l'eventuale contrasto. (V 3056/86, mass n 446064; (V 1684/80, mass n 405294).*
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)