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Sez. U, Sentenza n. 5257 del 07/05/1993 (Rv. 482249 - 01)

Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - In genere | Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato - Rapporti di lavoro sorti con l'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato - Rapporti pendenti - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Devoluzione.
Stato
decisa il 1993-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482249-01

Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - In genere

In mancanza di apposite norme di diritto transitorio, le controversie relative a rapporti di lavoro sorti con l'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato ed ancora in corso di svolgimento alla data (14 giugno 1985) di entrata in vigore della legge n. 210 del 1985 (che, istituendo l'Ente Ferrovie dello Stato quale successore dell'Azienda predetta, ha comportato la trasformazione del rapporto di pubblico impiego in rapporto di lavoro di natura privatistica), o relative a rapporti alla stessa data non ancora definiti o a rapporti della cui data di cessazione è controversa la riferibilità ad epoca anteriore o successiva al 14 giugno 1985, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella esclusiva del giudice amministrativo, che è limitata alle controversie relative a rapporti di lavoro con la soppressa Azienda Autonoma già cessati o definiti alla data di entrata in vigore della legge suddetta.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 1 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 2 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)