Sez. U, Sentenza n. 3174 del 05/04/1996 (Rv. 496818 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE | Rapporti cessati prima della trasformazione dell'Azienda autonoma in ente pubblico economico - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Esclusione - Del giudice amministrativo - Sussistenza - Controversie pensionistiche non coinvolgenti il rapporto d'impiego - Giurisdizione della Corte dei conti - Richiesta in via autonoma di interessi e rivalutazione determinati secondo criteri automatici - Estensione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE
Per le controversie inerenti ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato cessati prima dell'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985 n. 210, che ha trasformato la relativa Azienda autonoma in ente pubblico economico, deve escludersi la giurisdizione del giudice ordinario, permanendo quella del giudice amministrativo. Sussiste tuttavia la giurisdizione della Corte dei conti per le controversie relative al trattamento di quiescenza di tali lavoratori che non coinvolgano il cessato rapporto di impiego, come nel caso di domande dirette, anche in via autonoma, a conseguire, in relazione alla ritardata erogazione di ratei di pensione, la rivalutazione e gli interessi secondo criteri automatici, e cioè accessori trovanti titolo nello stesso rapporto pensionistico. (Nella specie gli accessori richiesti riguardavano il trattamento pensionistico corrisposto in riliquidazione, ai sensi della legge n. 942 del 1986).
Riferimenti normativi: Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST., Legge 23/12/1986 num. 942, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)