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Sez. 1 - , Sentenza n. 19193 del 28/09/2016 (Rv. 641834 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Accertamento dell'edificabilità dell'area - Criteri - Verifica in concreto dell'edificazione consentita all'iniziativa privata - Necessità - Previsione di interventi edilizi funzionali allo scopo pubblicistico - Irrilevanza - Fattispecie in tema di vincolo per la realizzazione di un interporto.
Stato
decisa il 2016-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641834-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Ai fini della determinazione dell'indennità espropriativa, nel sistema introdotto dall'art. 5-bis del d.l. n. 333 del 1992 (conv., con modif., dalla l. n. 359 del 1992), devono essere inclusi nella categoria dei terreni a vocazione edificatoria legale solo quelli in cui l'edificazione, benchè a tipologia vincolata, sia consentita all'iniziativa privata in base alla concreta disciplina e destinazione urbanistica attribuita all'area; qualora, invece, i limitati interventi consentiti non risultino espressione dello "ius aedificandi", ma siano funzionali alla realizzazione dello scopo pubblicistico, l'area non può essere qualificata come edificabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto l'edificabilità di un terreno, vincolato all'esclusiva realizzazione di un interporto, trattandosi di un'iniziativa pubblica la cui realizzazione è rimessa unicamente alla società concessionaria).

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)