Sez. 1, Sentenza n. 404 del 13/01/2010 (Rv. 611528 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Accertamento della edificabilità dell'area - Criteri - Verifica in concreto della edificazione consentita all'iniziativa privata - Necessità - Previsione di interventi edilizi funzionali allo scopo pubblicistico - Irrilevanza - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
Ai fini della determinazione dell'indennità espropriativa, nel sistema introdotto dall'art. 5-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (conv. nella l. 8 agosto 1992, n. 359), devono essere inclusi nella categoria dei terreni a vocazione edificatoria legale solo quelli in cui l'edificazione, sia pure a tipologia vincolata, sia consentita all'iniziativa privata, in base alla concreta disciplina e destinazione urbanistica attribuita all'area; qualora invece i limitati interventi consentiti non risultino espressione dello "jus aedificandi", ma siano funzionali alla realizzazione dello scopo pubblicistico, l'area non può essere qualificata come edificabile. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto l'edificabilità di un terreno, vincolato all'esclusiva realizzazione di interventi ferroviari, in virtù della mera previsione della realizzazione di un limitato numero di residenze di servizio).
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)