diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 26352 del 05/12/2005 (Rv. 586256 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Carattere primario del criterio letterale - Fattispecie concernente la clausola contrattuale dell'art. 32 del CCNL 26 novembre 1994 per dipendenti postale e la relativa disciplina delle sanzioni espulsive.
Stato
decisa il 2005-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586256-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Anche nell'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, riservata al giudice di merito, il criterio primario di interpretazione è quello letterale previsto dall'art. 1362 cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, la decisione di merito che, discostandosi dall'indicato criterio ermeneutico, aveva interpretato la clausola contrattuale dell'art. 32 del CCNL 26 novembre 1994 per dipendenti postali, nel senso che avesse voluto innovare la disciplina legale della procedura per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, assoggettando alla disciplina legale anche le sanzioni espulsive. Per la Corte, l'uso del verbo "resta", rafforzato dall'avverbio "integralmente", esprime letteralmente il contrario di un mutamento, bensì la permanenza integrale della disciplina legale, quale interpretata dalla giurisprudenza costituzionale (v. Corte Cost. n. 204 del 1982) e di legittimità che esclude l'applicazione, alle sanzioni disciplinari espulsive, dei commi 6 e 7 dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970. La Corte, infine, ha ritenuto illogico trarre argomento contrario dalla mancanza di una espressa indicazione di voler eccettuare le sanzioni espulsive dalla regolamentazione di detti commi, non essendovi necessità, in ragione dell'integrale rinvio alla regolamentazione legale ad opera della clausola contrattuale, di ribadire un assetto confermato da consolidata giurisprudenza).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 6 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)