Sez. L, Sentenza n. 11141 del 11/06/2004 (Rv. 573600 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Specifica indicazione dell'errore del giudice del merito - Necessità - Fattispecie in tema di norma contrattuale rinviante, per le sanzioni disciplinari, alle disposizioni di cui all'art. 7 legge n. 300 del 1970.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale. La parte che si duole della violazione di tali regole deve non solo enunciare le disposizioni contrattuali che sostiene essere state male interpretate, ma deve anche appuntare specifiche critiche ai passaggi della motivazione della sentenza impugnata che avrebbero violato le norme ermeneutiche, pure da indicare specificamente, fermo restando che il ricorrente non può prospettare una diversa interpretazione delle regole convenzionali solo perché ritenuta più persuasiva di quella censurata, ove questa non discenda dalla violazione di specifiche norme di ermeneutica stabilite dal codice civile o non sia affetta da vizi logici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo la quale che il generico e indeterminato rinvio da parte della contrattazione collettiva e del codice disciplinare, per le sanzioni disciplinari, all'art. 7 della legge n. 300 del 1970 non comportasse l'applicazione anche al licenziamento disciplinare delle disposizioni sulla facoltà del lavoratore di promuovere la procedura arbitrale, con le conseguenze previste dal comma settimo del medesimo art. 7, potendo tale disciplina trovare applicazione in tema di licenziamento disciplinare solo nel caso in cui sia espressamente prevista dalle parti sociali).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)