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Sez. 2, Sentenza n. 11695 del 05/12/1990 (Rv. 470058 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - UTILIZZAZIONE CON IMPIANTI A SERVIZIO ESCLUSIVO DI UN APPARTAMENTO DI PROPRIETÀ INDIVIDUALE - DISCIPLINA APPLICABILE - IMPIANTI INDISPENSABILI AI FINI DI UNA REALE ABITABILITÀ DELL'APPARTAMENTO - NORME SULLE DISTANZE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - APPRESTAMENTO DI ACCORGIMENTI IDONEI AD EVITARE DANNI SULLE UNITÀ IMMOBILIARI ALTRUI - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1990-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470058-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - UTILIZZAZIONE CON IMPIANTI A SERVIZIO ESCLUSIVO DI UN APPARTAMENTO DI PROPRIETÀ INDIVIDUALE - DISCIPLINA APPLICABILE - IMPIANTI INDISPENSABILI AI FINI DI UNA REALE ABITABILITÀ DELL'APPARTAMENTO - NORME SULLE DISTANZE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - APPRESTAMENTO DI ACCORGIMENTI IDONEI AD EVITARE DANNI SULLE UNITÀ IMMOBILIARI ALTRUI - NECESSITÀ.*

Nell'edificio condominiale l'utilizzazione delle parti comuni con impianti a servizio esclusivo di un appartamento esige non solo il rispetto delle regole dettate dall'art. 1102 cod. civ. ma anche l'osservanza delle norme del codice in tema di distanze onde evitare la violazione del diritto di altri condomini sulla parte di immobile di loro esclusiva proprietà. Tale disciplina tuttavia non opera nell'ipotesi dell'istallazione di impianti che devono considerarsi indispensabili ai fini di una reale abitabilità dell'appartamento intesa nel senso che rispetti l'evoluzione delle esigenze generali dei cittadini e lo sviluppo delle moderne concezioni in tema di igiene, salvo l'apprestamento di accorgimenti idonei ad evitare danni alle unità immobiliari altrui. (Conf 597/80, mass n 403985; (Conf 5492/78, mass n 395269).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)