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Sez. 2, Sentenza n. 597 del 24/01/1980 (Rv. 403985 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - ISTALLAZIONE DI IMPIANTI INDISPENSABILI PER L'ABITABILITA DI UN APPARTAMENTO - OBBLIGO DI RISPETTO DELLE REGOLE EX ART 1102 COD CIV E DELLE NORME SULLE DISTANZE - ESONERO - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA INSTALLAZIONE DI UN TUBO DI FOGNA LUNGO IL MURO PERIMETRALE COMUNE.*
Stato
decisa il 1980-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403985-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - ISTALLAZIONE DI IMPIANTI INDISPENSABILI PER L'ABITABILITA DI UN APPARTAMENTO - OBBLIGO DI RISPETTO DELLE REGOLE EX ART 1102 COD CIV E DELLE NORME SULLE DISTANZE - ESONERO - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA INSTALLAZIONE DI UN TUBO DI FOGNA LUNGO IL MURO PERIMETRALE COMUNE.*

Il principio secondo cui l'utilizzazione delle parti comuni dell'edificio condominiale per la realizzazione di impianti a servizio esclusivo dell'appartamento del singolo condomino esige il rispetto sia delle regole dettate dall'art 1102 cod civ, sia delle norme sulle distanze, onde evitare la violazione dei diritti degli altri condomini sulle parti di immobile di loro esclusiva proprieta, non opera nell'ipotesi di istallazione di impianti che debbano considerarsi indispensabili per un'effettiva abitabilita dell'appartamento, al lume dell'evoluzione delle esigenze generali dei cittadini e delle moderne concezioni in tema di igiene. Tuttavia, anche in tal caso, nel far uso della cosa comune il condomino deve sempre rispettare la proprieta esclusiva degli altri condomini, non potendo invaderne la sfera di facolta e di diritti inerenti alla piena potesta sulla cosa, ne gravarla di pesi e limitazioni, ove non abbia acquisito al riguardo - per legge o per convenzione - il relativo diritto. (nella specie la suprema Corte ha cassato la decisione impugnata affinche i giudici di rinvio accertino se l'istallazione di un tubo di fogna lungo il muro perimetrale dell'edificio condominiale comporti violazione dei diritti del ricorrente, il quale e, nel contempo, condomino e proprietario esclusivo del fondo confinante con l'edificio condominiale). (V 5492/78, mass n 395269; (V 1368/77, mass n 385084; (V 661/75, mass n 373993; (V 3757/74, mass n 372263; (V 3133/71, mass nn 354477 e 354478).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 1102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)