Sez. 1, Sentenza n. 3356 del 14/12/1962 (Rv. 254932 - 01)
IMPRESA E IMPRENDITORE - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - MARCHIO (BENI IMMATERIALI, PROPRIETA INDUSTRIALE) - IN GENERE - DIRITTO DI ESCLUSIVA - PRESENTAZIONE DI UN PRODOTTO CON INDICAZIONE DI PRODOTTI PREESISTENTI INDICATI CON LA LORO MARCA - LEGITTIMITA.*
IMPRESA E IMPRENDITORE - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DI DISTINZIONE - MARCHIO (BENI IMMATERIALI, PROPRIETA INDUSTRIALE) - IN GENERE - DIRITTO DI ESCLUSIVA - PRESENTAZIONE DI UN PRODOTTO CON INDICAZIONE DI PRODOTTI PREESISTENTI INDICATI CON LA LORO MARCA - LEGITTIMITA.*
La funzione assegnata dalle norme vigenti al marchio e quella di elemento di individuazione dei prodotti, diretto a garantire la autenticita e la provenienza dei prodotti stessi, capace di richiamare l'attenzione del consumatore in ragione della rinomanza che l'impresa titolare del marchio ha acquistato sul mercato e del pregio attribuito dal pubblico ai suoi prodotti. Il titolare del marchio ha il diritto esclusivo di usarlo. Tale diritto di esclusiva importa necessariamente il divieto dell'uso dello stesso marchio da parte di terzi o di altro marchio confondibile con il primo ai fini della identificazione dei prodotti concorrenti. Non costituisce violazione di tale divieto (del quale e elemento essenziale la funzione individuante e ragione il pericolo di confusione) la presentazione di un prodotto con indicazioni di mero riferimento, intese unicamente a qualificarne l'uso, a prodotti preesistenti (ad esempio pezzi di ricambio di macchine) richiamati con la loro marca. Essa presentazione non comporta appropriazione del marchio altrui se il riferimento non crea dubbi sulla diversita, ma serve unicamente a specificare la sfera di impiego del nuovo prodotto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2569, Legge 21/06/1942 num. 929 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)