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Sez. 1, Sentenza n. 10739 del 28/10/1998 (Rv. 520177 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) | Uso del marchio altrui unitamente al proprio - Da parte del fabbricante di pezzi di ricambio - Legittimità - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520177-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO)

In tema di concorrenza sleale, la piena compatibilità della disciplina di cui all'art. 2598 con la fattispecie normativa di cui all'art. 1 bis legge marchi (introdotta con il D. Lgs. 4809 del 1992 con la funzione di regolamentare l'utilizzazione di dati reali da parte dell'operatore economico, impedendo al titolare di un marchio d'impresa di vietare a terzi l'uso del segno "se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessorio o ricambio") comporta che al ricambista è riconosciuta la facoltà di uso del marchio altrui unitamente al proprio, onde indicare la destinazione del bene che offre, esclusivamente nei limiti in cui le modalità concrete di esercizio di questo suo diritto non inducano il mercato in confusione circa la provenienza del ricambio stesso, senza, cioè, che le modalità d'uso del marchio altrui possano indurre a ritenere che al titolare del marchio originale possa risalire anche la fabbricazione del ricambio non originale. (Nella specie, una azienda di produzione di ricambi automobilistici aveva utilizzato il marchio della casa produttrice dei veicoli e dei ricambi originali per commercializzare i propri prodotti. Lamentata la illiceità di utilizzazione del proprio marchio da parte della azienda automobilistica, la Corte territoriale, con sentenza confermata in sede di legittimità, ebbe a rilevare, in concreto, come il simbolo della società ricorrente fosse effettivamente riportato con grande evidenza nei cataloghi, ove compariva poi, con dicitura in inglese stampata in caratteri assai minuti, un avviso secondo il quale "la presenza di marchi di altri imprenditori non implica che i ricambi provengano sempre dai titolari di quei segni", e concluse che, nella specie, il segno stesso non risultava affatto adoperato per indicare soltanto un dato reale, ma induceva, per converso, il destinatario del messaggio complessivo a confondersi su una origine produttiva che doveva, invece, risultare inequivoca).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 1, Decreto Legisl. 04/12/1992 num. 480

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)