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Sez. 1, Sentenza n. 3650 del 28/05/1996 Cc. (dep. 26/06/1996) Rv. 205151 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Liberazione anticipata - Esigenza di un limite minimo di valutazione di sei mesi - Soddisfacimento mediante accorpamento di più periodi di durata inferiore, lontani nel tempo - Illegittimità - Sommatoria di periodi contigui di custodia cautelare ed espiazione pena - Possibilità.
Stato
decisa il 1996-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205151-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

In relazione all'esigenza che il limite minimo di valutazione, ai fini dell'applicabilità dell'istituto della liberazione anticipata, non sia inferiore a sei mesi, deve escludersi che detta esigenza possa essere soddisfatta riunendo tra loro periodi di durata inferiore, lontani nel tempo, potendosi solo ammettere la possibilità di valutazione congiunta di periodi di detenzione, ciascuno dei quali inferiore al semestre, quando si tratti di sommare un periodo di custodia cautelare ad uno di espiazione, ad esso contiguo, come si verifica allorché, per effetto della definitività della condanna, la detenzione a titolo di custodia cautelare prosegue trasformandosi in esecuzione di pena.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)