Sez. 1, Sentenza n. 3410 del 20/05/1996 Cc. (dep. 02/08/1996) Rv. 205601 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Liberazione anticipata - Periodi di detenzione inferiori a sei mesi - Valutazione in unione ad altri periodi - Ammissibilità - Limiti.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
Ai fini della concessione della liberazione anticipata è possibile prendere in considerazione anche un periodo di detenzione inferiore a quello minimo e valutarlo insieme ad un altro - purché questo sia imputabile alla stessa pena ed il beneficio sia stato richiesto anche in relazione ad esso - che consenta di raggiungere la soglia dei sei mesi di detenzione; per il semestre così ottenuto può quindi procedersi ad una verifica circa il grado di adesione dell'interessato all'opera rieducativa svolta nei suoi confronti, mentre non è possibile, al contrario, procedere ad operazioni di "collage" di spezzoni minimi di detenzione, né "prelevare" un periodo da una detenzione che per la parte rimanente è estranea al giudizio. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva ridotto la pena di centottanta giorni avendo effettuato una valutazione globale di due distinti periodi di detenzione, per complessivi quattro semestri, il primo dei quali pari a cinque mesi ed il secondo - scontato a circa tre anni di distanza - a diciannove).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)