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Sez. 1, Sentenza n. 2041 del 08/10/1982 Ud. (dep. 17/03/1983) Rv. 157816 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - LIBERO CONVINCIMENTO - NOZIONE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157816-01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - LIBERO CONVINCIMENTO - NOZIONE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*

Nel processo penale vige il principio del libero convincimento del giudice cui è consentito di utilizzare qualsiasi elemento, anche deduttivo, induttivo o presuntivo che, non escluso espressamente dalla legge né dalla logica del sillogismo, abbia in sè l'attitudine a dimostrare l'esistenza di un fatto. Libero convincimento non significa, però, libero arbitrio, né libertà di giudicare, né che il giudice possa utilizzare per il giudizio le sue congetture personali o le sue personali opinioni, ma che significa invece libertà nell'acquisizione dei suddetti elementi e libertà di valutarli senza limiti, onde il controllo della Corte suprema resta limitato alle ragioni poste a fondamento della decisione e all'accertamento che il giudizio sia il risultato logico dell'esame critico degli elementi acquisiti al processo o dallo stesso emergenti. (V mass n 151925; (V mass n 151503; (V mass n 149081; (V mass n 140061 ed ivi citate; (Conf Cass 30 settembre 1982, zayara).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)