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Sez. 6, Sentenza n. 139 del 28/09/1981 Ud. (dep. 09/01/1982) Rv. 151503 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - SINDACABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151503-01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - SINDACABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONI - CONDIZIONI.*

L'individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove, il giudizio sulla loro attendibilità e concludenza, nonché la scelta delle ragioni ritenute idonee a sorreggere la decisione sono attività che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito il cui apprezzamento non è sindacabile in Cassazione quando è stato correttamente motivato dal punto di vista logico e giuridico. (V mass n 149081; (V mass n 140061).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)