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Sez. 1 - , Ordinanza n. 28779 del 16/12/2020 (Rv. 660021 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Protezione sussidiaria - Danno grave derivante da familiari - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660021-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, il riconoscimento dello status di rifugiato o la protezione sussidiaria non possono essere negati solo perchè i responsabili del danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati, qualora nel paese d'origine non vi sia un'autorità statale in grado di fornire a costui adeguata ed effettiva tutela. (Nel caso di specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di diniego sia dello status di rifugiato, sia della protezione sussidiaria, fondata sul carattere endofamiliare delle reiterate minacce e percosse inflitte al richiedente a causa del suo credo religioso, omettendo di qualificare le stesse come fonte di danno grave).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. B, Costituzione art. 10 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)