Sez. 1 - , Ordinanza n. 8654 del 27/03/2023 (Rv. 667222 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione sussidiaria - Rilevanza della violenza interprivata - Condizioni - Riscontro dell'effettività del rischio dedotto - Dovere del giudice.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 251 del 2007, responsabile del danno grave può essere anche un soggetto privato non statuale, a condizione che le autorità del Paese di provenienza del ricorrente non siano in grado di offrirgli una protezione effettiva: ne consegue che il giudice ha il dovere istruttorio di effettuare una verifica officiosa sulla situazione aggiornata del paese d'origine e sull'eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità dello stesso.
Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 6, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)