Sez. 1, Sentenza n. 1208 del 29/04/1974 (Rv. 369259 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI UN TERRENO - NATURA AGRICOLA O EDIFICATORIA - ACCERTAMENTO - COMPETENZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI UN TERRENO - NATURA AGRICOLA O EDIFICATORIA - ACCERTAMENTO - COMPETENZA.*
Lo stabilire, ai fini dell'applicazione dell'imposta sui trasferimenti, se per le sue caratteristiche obiettive e per la sua concreta destinazione un dato immobile debba considerarsi fondo rustico o area edificabile, rientra nella Competenza della Sezione valutazione della commissione provinciale delle imposte, trattandosi di un'operazione che non richiede soluzione di un problema di natura giuridica. (V 401'73, mass n 362362; 265'73, mass n 362117).*
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)