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Sez. 1, Sentenza n. 1208 del 29/04/1974 (Rv. 369259 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI UN TERRENO - NATURA AGRICOLA O EDIFICATORIA - ACCERTAMENTO - COMPETENZA.*
Stato
decisa il 1974-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369259-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI UN TERRENO - NATURA AGRICOLA O EDIFICATORIA - ACCERTAMENTO - COMPETENZA.*

Lo stabilire, ai fini dell'applicazione dell'imposta sui trasferimenti, se per le sue caratteristiche obiettive e per la sua concreta destinazione un dato immobile debba considerarsi fondo rustico o area edificabile, rientra nella Competenza della Sezione valutazione della commissione provinciale delle imposte, trattandosi di un'operazione che non richiede soluzione di un problema di natura giuridica. (V 401'73, mass n 362362; 265'73, mass n 362117).*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)