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Sez. U, Sentenza n. 401 del 12/02/1973 (Rv. 362362 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE - CONTENZIOSO - RICORSI AMMINISTRATIVI - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI FONDO RUSTICO O DI AREA FABBRICABILE - DETERMINAZIONE - QUESTIONI DI FATTO O DI DIRITTO - COMPETENZA RISPETTIVA.*
Stato
decisa il 1973-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362362-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE - CONTENZIOSO - RICORSI AMMINISTRATIVI - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI FONDO RUSTICO O DI AREA FABBRICABILE - DETERMINAZIONE - QUESTIONI DI FATTO O DI DIRITTO - COMPETENZA RISPETTIVA.*

L'accertamento delle caratteristiche di un terreno, per dedurne, ai fini della imposta di registro, la natura agricola o edificatoria, costituisce una valutazione di fatto, la quale spetta alla Competenza della commissione distrettuale, in primo grado, e della commissione provinciale, in grado di appello, salvo che sia necessario risolvere questioni relative all'interpretazione od applicazione di norme legislative, regolamentari o negoziali, ovvero implicanti l'accertamento di divieti o vincoli imposti da servitu, rapporti di vicinato o norme di edilizia. In tale secondo caso le controversie inerenti alla scelta del criterio di valutazione (mediante coefficiente o mediante stima) vanno decise pregiudizialmente dalla commissione provinciale in primo grado e dalla commissione centrale in Sede d'impugnazione. (V 290/71, mass n 349768; 1182/70, mass n 346795).*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)