Sez. 3, Sentenza n. 48746 del 14/11/2013 Ud. (dep. 05/12/2013) Rv. 258001 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAMI DELLE PARTI PRIVATE - IN GENERE | Mancata assunzione dell'esame dell'imputato - Conseguenze - Nullità sanabile - Termine per la deducibilità - Individuazione.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAMI DELLE PARTI PRIVATE - IN GENERE
La mancata assunzione dell'esame dell'imputato che ne ha fatto richiesta determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che è sanata se non eccepita immediatamente dopo l'acquisizione delle prove a carico, nel momento in cui l'esame deve essere eseguito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 208 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 150
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)