Sez. 6, Sentenza n. 40811 del 08/06/2004 Ud. (dep. 20/10/2004) Rv. 230324 - 01
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - esami delle parti private - IN GENERE | Mancata assunzione dell'esame dell'imputato - Nullità sanabile.
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - esami delle parti private - IN GENERE
La mancata assunzione dell'esame dell'imputato, che ne ha fatto richiesta, determina una nullità assoluta ma non insanabile e, pertanto, non è più deducibile nel giudizio d'impugnazione se la parte interessata non la eccepisce subito dopo l'assunzione dei testi di accusa, nel momento in cui l'esame deve essere eseguito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 208 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 150
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)