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Sez. L, Sentenza n. 22337 del 29/06/2026 (Rv. 679459-02)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE | Segretario generale della Camera di commercio - Sospensione cautelare dal servizio - Adozione da parte della Giunta camerale - Legittimità - Sussistenza - Ragioni - Provenienza dal ruolo dei dirigenti della stessa Camera di commercio - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2026-06-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679459-02

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE

Il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio del Segretario generale della Camera di commercio è legittimamente adottato dalla Giunta camerale, organo competente, ex art. 14,

comma 6, della l. n. 580 del 1993, alla designazione del Segretario generale, e quindi anche alla sua revoca e sospensione cautelare, oltre che ad ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività non riservate dalla legge e dallo statuto al Consiglio o al Presidente, non rilevando in senso contrario la provenienza del Segretario dal ruolo dei dirigenti della stessa Camera di commercio, poiché la sua posizione non si pone in continuità giuridica con il preesistente rapporto pubblico dirigenziale ma comporta la creazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato a termine.

Legge 29/12/1993 num. 580 art. 14 com. 6, Legge 29/12/1993 num. 580 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)