Sez. L - , Ordinanza n. 34554 del 16/11/2021 (Rv. 662778 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Personale delle Camere di commercio - Segretario generale nominato ex art. 20 della l. n. 580 del 1993 - Indennità di anzianità - Determinazione - Servizio pregresso in altra amministrazione - Inclusione - Condizioni - Ragioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
In tema di personale delle Camere di commercio, il rapporto di lavoro subordinato a termine del Segretario generale, nominato ex art. 20, comma 3, lett-a), della l. n. 580 del 1993, non si pone in continuità giuridica rispetto al preesistente rapporto di pubblico impiego dirigenziale, sicché il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nell'ambito dell'amministrazione di provenienza può avvenire nei limiti in cui lo prevedano specifiche disposizioni; ai sensi dell'art. 27, comma 7, del c.c.n.l. area dirigenza 1998-2001 del comparto regioni-enti locali, norma applicabile anche ai Segretari generali non provenienti dalla dirigenza pubblica, tale riconoscimento è previsto nel solo caso di nomina "in sede diversa", da intendersi quale passaggio di sede dalla nomina ricevuta ad altro incarico, conferito ai sensi dell'art. 20 cit., presso una diversa Camera di commercio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/12/1993 num. 580 art. 20, Contr. Coll. 23/12/1999 art. 27 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)