Sez. 5, Sentenza n. 63 del 12/06/1975 Ud. (dep. 08/01/1976) Rv. 131749 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN GENERE - IN CERTIFICATI - IN GENERE - FALSITA PERSONALE - FALSE DICHIARAZIONI SULLA IDENTITA O SU QUALITA PERSONALI - USO DI CARTA D'IDENTITA FALSA DA PARTE DELL'AUTORE DELLA FALSIFICAZIONE - CONCORSO DEL FALSO DOCUMENTALE COL FALSO PERSONALE - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITA IN ATTI - IN GENERE - IN CERTIFICATI - IN GENERE - FALSITA PERSONALE - FALSE DICHIARAZIONI SULLA IDENTITA O SU QUALITA PERSONALI - USO DI CARTA D'IDENTITA FALSA DA PARTE DELL'AUTORE DELLA FALSIFICAZIONE - CONCORSO DEL FALSO DOCUMENTALE COL FALSO PERSONALE - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
Risponde di falsita materiale in certificazione amministrativa e non anche di false dichiarazioni ai sensi dell'art 496 cod pen chi, dopo aver contraffatto od alterato una carta d'identita, la esibisca ad un pubblico ufficiale che lo abbia interrogato sulle sue generalita. L'uso del documento falso rappresenta infatti un post factum non punibile allorche non si accompagni ad altre azioni specificamente dirette a risultati diversi ed ulteriori rispetto agli effetti necessariamente connessi al contenuto dell'atto.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 477, Cod. Pen. art. 482, Cod. Pen. art. 496
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)