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Sez. 3, Sentenza n. 5249 del 10/05/1991 (Rv. 472101 - 01)

Assicurazione - Veicoli (circolazione - assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento del danno - In genere | Danno cagionato da veicolo straniero - Richiesta di risarcimento all'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.) - Mancanza - Improponibilità della domanda.
Stato
decisa il 1991-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472101-01

Assicurazione - Veicoli (circolazione - assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento del danno - In genere

Nell'ipotesi di danno cagionato da veicolo straniero circolante in Italia, il danneggiato, prima di iniziare l'azione giudiziaria, deve a pena di improponibilità della stessa indirizzare all'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.) la richiesta di risarcimento, nelle forme e con l'osservanza del termine di sessanta giorni di cui alla legge 24 dicembre 1969 n. 990, risultando altrimenti frustrato lo scopo perseguito dalla norma in questione, di rendere possibile la composizione stragiudiziale della pretesa del danneggiato, con minor aggravio di spese e riduzione della litigiosità.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 6 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)