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Sez. 3, Sentenza n. 4606 del 23/05/1997 (Rv. 504644 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - LITISCONSORTI NECESSARI | Veicolo immatricolato all'estero - Utente straniero stipulante l'ordinaria assicurazione della responsabilità civile a norma della legge n. 990 del 1969 - Integrazione del contraddittorio nei suoi confronti - Notificazione - Modalità - Domiciliazione "ex lege" presso l'Ufficio Centrale Italiano - Esclusione - Notifica al domicilio estero - Necessità.
Stato
decisa il 1997-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504644-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - LITISCONSORTI NECESSARI

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motori e dei natanti, l'utente (proprietario o conducente) straniero di un veicolo immatricolato all'estero che abbia provveduto a contrarre l'ordinaria assicurazione della responsabilità civile ai sensi della legge 24 dicembre 1969 n. 990, deve essere convenuto nel giudizio promosso contro l'assicuratore a norma dell'art. 23 della stessa legge, con atto da notificargli all'estero, a norma dell'art. 142 cod. proc. civ., non trovando applicazione in tal caso la speciale ipotesi di domiciliazione presso l'Ufficio Centrale Italiano, prevista dall'art. 6 della legge stessa (tanto nel testo modificato per effetto dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 242, quanto in quello anteriormente vigente).

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 6 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23, Legge 07/08/1990 num. 242, Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)