Sez. 3, Sentenza n. 4669 del 18/07/1981 (Rv. 415377 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - MANCATO RITUALE ESERCIZIO - AZIONE DI RISARCIMENTO DEI DANNI DA PARTE DEL COLTIVATORE PER LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - MANCATO RITUALE ESERCIZIO - AZIONE DI RISARCIMENTO DEI DANNI DA PARTE DEL COLTIVATORE PER LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Poiche per la violazione del diritto ad esercitare, nel caso di vendita del fondo, la prelazione, la legge appresta lo specifico rimedio del riscatto - idoneo a porre il coltivatore diretto nella medesima situazione in cui si sarebbe trovato se fosse stato messo in condizione di esercitare la prelazione - ove un tale diritto di riscatto non sia stato esercitato correttamente, non puo il coltivatore stesso pretendere il risarcimento dei danni, riversando cosi su altri le conseguenze pregiudizievoli dipendenti dal proprio comportamento.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)