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Sez. 3, Sentenza n. 9546 del 29/09/1997 (Rv. 508383 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Decadenza - Azione risarcitoria nei confronti dell' alienante e o del compratore - Esclusione - Limiti - Comportamento fraudolento di essi, idoneo a distogliere il titolare del diritto di riscatto dal tempestivo esercizio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508383-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO

L'art. 8, quinto comma, della legge 26 maggio 1965 n. 590, come modificato dall'art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817, attribuisce al titolare del diritto di prelazione, pretermesso, il succedaneo diritto di riscatto, e non anche quello di risarcimento del danno, per mancato acquisto del bene, derivato dalla decadenza da tale diritto, perché è suo onere consultare i registri immobiliari, salvo che ne sia stato distolto dal comportamento fraudolento dell'alienante e o dell'acquirente, e questa sia stata la causa (art. 2043 cod. civ.)- da accertare dal giudice del merito avuto riguardo al momento, alla durata, alle modalità, rispetto al decorso del termine - dell'omesso tempestivo esercizio del diritto di riscatto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Pen. art. 41, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)