Sez. 3, Sentenza n. 2881 del 21/07/1976 (Rv. 381633 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - IN ORDINE ALLE MODALITA DELL'AZIONE O ALLA CONDOTTA DELL'IMPUTATO - ASSOLUZIONE DAL REATO DI LESIONE COLPOSE - AZIONE CIVILE - RIPROPOSIZIONE IN SEDE CIVILE - AZIONE PER LA RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTE STRADALE - PROPONIBILITA.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - IN ORDINE ALLE MODALITA DELL'AZIONE O ALLA CONDOTTA DELL'IMPUTATO - ASSOLUZIONE DAL REATO DI LESIONE COLPOSE - AZIONE CIVILE - RIPROPOSIZIONE IN SEDE CIVILE - AZIONE PER LA RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTE STRADALE - PROPONIBILITA.*
Il dubbio espresso dal giudice penale sulle modalita dell'Azione o sul comportamento dell'imputato si risolve in un dubbio sull'elemento soggettivo del reato di lesioni colpose e non sul rapporto di causalita, onde non preclude l'Azione civile di risarcimento dei danni, operando nei confronti del danneggiante la presunzione di colpa prevista dall'art 2054 cod civ, la quale puo essere vinta solo dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. (V 888/71, mass n 350786).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)