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Sez. 3, Sentenza n. 888 del 26/03/1971 (Rv. 350786 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - AZIONE DI RISARCIMENTO DI DANNI PRODOTTI DALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI - IMPROPONIBILITA - PRESUPPOSTI - DUBBIO DEL GIUDICE PENALE SULLE MODALITA DELL'AZIONE O SUL COMPORTAMENTO DELL'IMPUTATO - PRECLUSIONE DELL'AZIONE DI RISARCIMENTO - ESCLUSIONE*
Stato
decisa il 1971-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350786-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - AZIONE DI RISARCIMENTO DI DANNI PRODOTTI DALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI - IMPROPONIBILITA - PRESUPPOSTI - DUBBIO DEL GIUDICE PENALE SULLE MODALITA DELL'AZIONE O SUL COMPORTAMENTO DELL'IMPUTATO - PRECLUSIONE DELL'AZIONE DI RISARCIMENTO - ESCLUSIONE*

Nell'art 25 cod proc pen con il termine 'fattò il legislatore si e riferito non al fatto reato, sintesi degli elementi subiettivo ed obiettivo, ma a questo secondo elemento, cioe al nucleo oggettivo del reato, costituito dalla condotta commissiva od omissiva, dall'evento e dal nesso di causalita materiale, escluse l'antigiuridicita e la colpevolezza. Quanto all'art 2054 cod civ esso non presuppone l'esistenza di un fatto reato, ma solo l'investimento da parte di un veicolo o lo scontro tra veicoli ed il nesso causale tra il detto investimento o scontro ed il danno procurato a persone o cose. Ne consegue che la sentenza penale, che prosciolga l'imputato per insufficienza di prove, rende improponibile l'Azione di cui all'art 2054 cod civ, solo quando mette in dubbio l'investimento o lo scontro, la partecipazione ad essi del conducente del veicolo investitore o di uno dei veicoli che si sono scontrati ed il nesso causale tra lo investimento o lo scontro ed il danno procurato a persone o cose. Il dubbio relativo alle modalita dell'Azione o al comportamento dell'imputato si risolve, invece, in un dubbio sull'elemento soggettivo del reato e non e preclusivo dell'Azione civile, stando contro il danneggiante la presunzione di cui all'art 2054 cod civ la quale non puo essere vinta se non con la dimostrazione d'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. (V 1162'67, mass n 327596).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)