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Sez. L, Ordinanza n. 569 del 22/10/1985 (Rv. 442480 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE - LAVORATRICI IN SERVIZIO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 903 DEL 1977 - DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA GIÀ MATURATO ED ALLA CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO - CONDIZIONE - MANCANZA DI DICHIARAZIONI DI RECESSO - BENEFICIO DELLA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO - ESTINZIONE ALLE LAVORATRICI CON DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA, MA LICENZIATO PER QUESTO MOTIVO PRIMA DI DETTA LEGGE E PARTI DEL GIUDIZIO NON ANCORA DEFINITO DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ - COSTITUZIONALE - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1985-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442480-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE - LAVORATRICI IN SERVIZIO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 903 DEL 1977 - DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA GIÀ MATURATO ED ALLA CONTINUAZIONE DEL RAPPORTO - CONDIZIONE - MANCANZA DI DICHIARAZIONI DI RECESSO - BENEFICIO DELLA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO - ESTINZIONE ALLE LAVORATRICI CON DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA, MA LICENZIATO PER QUESTO MOTIVO PRIMA DI DETTA LEGGE E PARTI DEL GIUDIZIO NON ANCORA DEFINITO DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ - COSTITUZIONALE - NON MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Non è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 4 della legge n. 903 del 1977 sulla parità di trattamento tra uomini e Donne in materia di lavoro - norma la quale prevede che le lavoratrici, ancora in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa benché abbiano maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, possono continuare a prestare la loro opera, nel regime di stabilità di cui alla legge n. 604 del 1966 e successive modifiche ed integrazioni, senza dover inviare al datore di lavoro la comunicazione di opzione di cui al primo comma della norma stessa - interpretato,, nel senso (fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione) che la norma si riferisce soltanto a quelle lavoratrici il cui rapporto di lavoro sia ancora in corso per non esser sopravvenuta alcuna dichiarazione di recesso, in quanto non prevede il beneficio della prosecuzione automatica del rapporto anche in favore delle lavoratrici che, avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia prima dell'entrata in vigore della legge ed essendo state per tale motivo licenziate, abbiano impugnato il licenziamento (e non sia intervenuta sentenza definitiva), essendo ingiustificata la disparità di trattamento rispetto all'analoga situazione delle lavoratrici che, pur avendo anch'esse maturato tali requisiti prima della data predetta, non siano però state licenziate. (Conf 204/81, mass n 412886).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 37, Legge 09/12/1977 num. 903 art. 4 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)