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Sez. 2, Sentenza n. 7466 del 11/08/1997 (Rv. 506672 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER IMPIANTI - IN GENERE | Normativa regolamentare - Violazione - Natura integrativa delle disposizioni del cod. civ. - Irrilevanza - Ordine di demolizione - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506672-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER IMPIANTI - IN GENERE

Se sussiste violazione della distanza stabilita da un regolamento per una fabbrica pericolosa (art. 890 cod. civ.), la presunzione di pericolosità è "iuris et de iure" e pertanto, ai sensi dell'art. 872, secondo comma cod. civ., ne va ordinata l'eliminazione, indipendentemente dallo stabilire se tale regolamento è integrativo o no delle disposizioni del cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 890

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)