Sez. 2, Sentenza n. 432 del 28/01/1985 (Rv. 438643 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE E POZZI - CALDAIA, BRUCIATORE E DEPOSITO DI CARBURANTE DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - ART. 889 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - ART. 890 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER CISTERNE E POZZI - CALDAIA, BRUCIATORE E DEPOSITO DI CARBURANTE DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - ART. 889 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - ART. 890 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Negli impianti di riscaldamento la caldaia, il bruciatore e il deposito del carburante non sono soggetti alle Disposizioni dello art. 889 cod. civ., in tema di distanze per pozzi, cisterne, fossi e tubi, in quanto il serbatoio non è equiparabile a una cisterna, bensì sono soggetti alla norma dell'art. 890 cod. civ., la quale stabilisce le distanze per le fabbriche e i depositi nocivi e pericolosi, in base a una presunzione di nocività e pericolosità che è assoluta, nel caso in cui vi sia una norma del regolamento edilizio comunale la quale preveda la distanza medesima, ed è, invece, relativa, quando manchi una norma di tale natura, e può essere, quindi, superata ove si dimostri che, in relazione alla peculiarità della fattispecie e degli eventuali accorgimenti, possa ovviarsi al pericolo e al danno per il fondo vicino. (V 1049/83, mass n 425820; (V 2360/81, mass n 413117; (Conf 5492/78, mass n 395268, sulla prima parte; (Conf 4040/78, mass n 393637, sulla seconda parte; (Conf 603/76, mass n 379250, sulla seconda parte; (Conf 2914/73, mass n 366546, sulla seconda parte; (Conf 14/73, mass n 361759, sulla seconda parte; (Conf 1862/66, mass nn 323630 e 117065, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 890
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)