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Sez. 3, Sentenza n. 4852 del 07/10/1985 (Rv. 442246 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - DEBITO DI VALORE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ESIBIZIONE DI DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'INCIDENZA DI TALE SVALUTAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI TENERNE CONTO - DIVERSA DETERMINAZIONE DELLA SVALUTAZIONE - OMESSO ESAME DI UN PUNTO DECISIVO.*
Stato
decisa il 1985-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442246-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - DEBITO DI VALORE - SVALUTAZIONE MONETARIA - ESIBIZIONE DI DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'INCIDENZA DI TALE SVALUTAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI TENERNE CONTO - DIVERSA DETERMINAZIONE DELLA SVALUTAZIONE - OMESSO ESAME DI UN PUNTO DECISIVO.*

Qualora la parte abbia allegato e documentato, mediante idonea certificazione, la percentuale di incidenza della svalutazione monetaria sul proprio credito di valore in un determinato periodo, il giudice del merito è tenuto a valutarla, non potendo altrimenti determinare in una misura diversa l'entità della perdita del potere di acquisto della moneta, senza incorrere nel vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte. (V 227/80, mass n 403611).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)