Sez. 2, Sentenza n. 227 del 10/01/1980 (Rv. 403611 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DI UN DEBITO PECUNIARIO SIN DALL'ORIGINE - CONDIZIONI - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE DI UN DEBITO PECUNIARIO SIN DALL'ORIGINE - CONDIZIONI - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Perche sia possibile la rivalutazione di un debito pecuniario sin dalla sua origine, e necessario che da parte del creditore si dimostri, valendosi, senza veruna limitazione, di ogni possibile mezzo di prova, il pregiudizio patrimoniale risentito. A tal proposito il giudice, in Mancanza di prove specifiche, puo utilizzare, oltre ai fatti notori, acquisiti alla comune esperienza, anche presunzioni fondate su condizioni e qualita personali del creditore e sulle modalita di impiego del danaro, per desumere dal complesso di tali dati - integrati, all'occorrenza, con l'Esercizio di poteri equitativi - quali maggiori utilita la somma, se pagata tempestivamente, avrebbe potuto procurare al creditore, al quale incombe l'Onere di dimostrare piu specificamente l'eventuale danno emergente derivante dal fatto di essersi dovuto procurare una somma equivalente a condizioni particolarmente svantaggiose o mediante alienazione di beni, ovvero di provare il danno allegato con riferimento a particolari investimenti specificamente programmati e resi poi impossibili dall'inadempimento del debitore. (V 3776/79, mass n 400218).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)