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Sez. 6, Sentenza n. 4465 del 10/12/1976 Ud. (dep. 29/03/1977) Rv. 135551 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - ASSEGNO ALIMENTARE DISPOSTO DAL GIUDICE CIVILE - INCIDENZA DEL PROVVEDIMENTO IN SEDE PENALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/135551-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - ASSEGNO ALIMENTARE DISPOSTO DAL GIUDICE CIVILE - INCIDENZA DEL PROVVEDIMENTO IN SEDE PENALE - ESCLUSIONE.*

Il provvedimento con cui il giudice civile dispone che uno dei coniugi versi all'altro un assegno alimentare non fa stato nel giudizio penale per il reato di cui all'art 570 secondo comma n 2 cod pen (omessa prestazione dei mezzi di sussistenza) in ordine alle condizioni economiche del coniuge obbligato e dello stato di bisogno dell'altro. Trattasi oltretutto di provvedimenti che sono suscettivi di modificazioni nella stessa Sede civile, in relazione ai mutamenti delle condizioni economiche degli interessati ed alle variazioni del costo della vita.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)