Sez. 5, Sentenza n. 4310 del 03/03/1981 Ud. (dep. 11/05/1981) Rv. 148780 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - ASSEGNO ALIMENTARE DISPOSTO DAL GIUDICE CIVILE - INCIDENZA DEL PROVVEDIMENTO NEL PROCESSO PENALE - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA - ASSEGNO ALIMENTARE DISPOSTO DAL GIUDICE CIVILE - INCIDENZA DEL PROVVEDIMENTO NEL PROCESSO PENALE - ESCLUSIONE.*
L'ipotesi di reato prevista dal n 2 del capoverso dell'art 570 cod pen, pur avendo come presupposto l'esistenza di un'obbligazione alimentare, non ha tuttavia carattere meramente sanzionatorio dell'inadempimento del provvedimento del giudice civile che determina l'entita dell'obbligazione. Tale provvedimento, infatti, non fa stato nel giudizio penale ne in ordine alle condizioni economiche del coniuge obbligato, ne per cio che riguarda lo stato di bisogno degli aventi diritto ai mezzi di sussistenza. Il giudice penale pertanto non puo esimersi dall'accertare la sussistenza di detti elementi. (Conf mass n 135551, sentenza del 29 marzo 1977, n 4465).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)