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Sez. 3, Sentenza n. 5581 del 09/04/2003 (Rv. 562029 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danno patrimoniale da decesso di congiunto causato da circolazione di veicoli a motore o natanti - Liquidazione - Utilizzazione del criterio di cui all'art. 4 del D.L. n. 857 del 1976, convertito in legge n. 39 del 1977 - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562029-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Nella liquidazione del danno patrimoniale da decesso di congiunto causato dalla circolazione di veicoli a motore o di natanti, non può essere utilizzato il criterio indicato dall'art. 4 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39, che è disposizione di stretta applicazione che si riferisce al pregiudizio patrimoniale da inabilità temporanea o permanente, e che assume le risultanze delle dichiarazioni fiscali dell'invalido come parametro base cui commisurare il risarcimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)