Sez. 3, Sentenza n. 3758 del 19/02/2007 (Rv. 596951 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Danni subiti da congiunti di persona deceduta a seguito di incidente stradale - Criteri di accertamento e liquidazione - Danno patrimoniale - Esclusione del ricorso al criterio di cui all'articolo 4 del d.l. n. 857/1976 - Danno esistenziale - Presupposto della richiesta nel giudizio di merito - Criteri di accertamento - Danno morale - Apprezzamento discrezionale del giudice di merito improntato a criteri equitativi - Danno biologico subito dal coniuge superstite - Criteri di accertamento.
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
Nell'accertamento e nella liquidazione dei danni spettanti ai congiunti a seguito della morte di una persona del ristretto cerchio familiare, causata da un sinistro stradale, vanno seguiti i seguenti criteri: a) nella liquidazione del danno patrimoniale non si può utilizzare il criterio previsto dall'articolo 4 del d.l. n. 857 del 1976 (reddito più elevato fra quelli dichiarati nell'ultimo triennio ai fini dell'imposta sul reddito), trattandosi di disposizione speciale relativa alla persona che ha subito direttamente il danno, quindi inapplicabile analogicamente, mentre va tenuto conto del reddito della vittima al momento del sinistro e dei probabili incrementi futuri connessi al favorevole sviluppo della sua attività da valutare con un apprezzamento anticipato e seguendo il criterio dell'"id quod plerumque accidit"; b) il danno esistenziale può essere riconosciuto se sia stato richiesto nel giudizio di merito e concretamente allegato e provato anche con il ricorso a valutazioni prognostiche e presuntive basate su elementi oggettivi; c) il danno morale va liquidatio in base all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, improntato a criteri equitativi e tale apprezzamento è sufficientemente motivato se il giudice dimostra di aver tenuto presenti la gravità dei fatti, l'intensità del dolore patito a causa dell'evento luttuoso ed ogni altro elemento della fattispecie concreta, d) il danno biologico subito direttamente dal coniuge della vittima va accertato sulla scorta di elementi oggettivi, quale la documentazione sanitaria, e non può consistere nella deduzione di una generica lesione dell'integrità psichica determinata dalla perdita del coniuge, da accertare mediante consulenza tecnica d'ufficio, in questo tale lesione per essere rilevante deve comunque comportare una assistenza sanitaria documentabile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 art. 1, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)