Sez. 4, Sentenza n. 727 del 20/02/1980 Cc. (dep. 19/06/1980) Rv. 145696 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITA) - ERRONEA LOCUZIONE USATA DALL'IMPUGNANTE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITA) - ERRONEA LOCUZIONE USATA DALL'IMPUGNANTE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Non viola il principio della tassativita dei mezzi di impugnazione l'erronea locuzione usata dall'impugnante sempre che dal testo complessivo della dichiarazione e delle relative deduzioni sia individuabile con certezza il tipo di gravame voluto dallo interessato e consentito dalla legge. (fattispecie in tema di ricorso per Cassazione, unico mezzo consentito, diversamente qualificato). (Conf mass n 139310).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)