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Sez. 4, Sentenza n. 727 del 20/02/1980 Cc. (dep. 19/06/1980) Rv. 145696 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITA) - ERRONEA LOCUZIONE USATA DALL'IMPUGNANTE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-02-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145696-01

IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITA) - ERRONEA LOCUZIONE USATA DALL'IMPUGNANTE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

Non viola il principio della tassativita dei mezzi di impugnazione l'erronea locuzione usata dall'impugnante sempre che dal testo complessivo della dichiarazione e delle relative deduzioni sia individuabile con certezza il tipo di gravame voluto dallo interessato e consentito dalla legge. (fattispecie in tema di ricorso per Cassazione, unico mezzo consentito, diversamente qualificato). (Conf mass n 139310).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)