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Sez. 3, Sentenza n. 5 del 12/06/1981 Ud. (dep. 05/01/1982) Rv. 151448 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITÀ) - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - INDICAZIONE DI UN MEZZO DI IMPUGNAZIONE NON CONSENTITO - PRESUNZIONE CHE LA PARTE ABBIA VOLUTO USARE UN MEZZO CONSENTITO - INTERPRETAZIONE DELLA VOLONTÀ NEGOZIALE - VOLONTÀ DI USARE UN MEZZO NON CONSENTITO - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151448-01

IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITÀ) - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - INDICAZIONE DI UN MEZZO DI IMPUGNAZIONE NON CONSENTITO - PRESUNZIONE CHE LA PARTE ABBIA VOLUTO USARE UN MEZZO CONSENTITO - INTERPRETAZIONE DELLA VOLONTÀ NEGOZIALE - VOLONTÀ DI USARE UN MEZZO NON CONSENTITO - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE.*

Il principio di tassatività e tipicità dei mezzi di impugnazione trova un temperamento tutte le volte in cui la indicazione di un mezzo di impugnazione diverso da quello prescritto sia attribuibile ad un mero errore, dovendosi presumere nella parte la volontà di utilizzare il mezzo previsto dalla legge. Tale presunzione deve però trovare la sua base in una complessiva interpretazione della volontà negoziale, che tenga conto cioè non solo della dichiarazione di impugnazione, ma anche dei motivi, e dalla quale si possa individuare con certezza il tipo di gravame voluto dall'interessato e consentito dalla legge. Quando invece da tale esame risulti accertato che l'impugnante voglia avvalersi di un mezzo non consentito, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile. (Conf mass n 145915; (Conf mass n 145696; (Conf mass n 144176; (Conf mass n 139242; (Conf mass n 132841; (Conf mass n 128997).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)