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Sez. 2, Sentenza n. 4411 del 29/01/1985 Ud. (dep. 07/05/1985) Rv. 169083 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTO - USURA - IN GENERE - SOGGETTO PASSIVO - CONDIZIONI ECONOMICHE - IRRILEVANZA - STATO DI BISOGNO - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169083-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTO - USURA - IN GENERE - SOGGETTO PASSIVO - CONDIZIONI ECONOMICHE - IRRILEVANZA - STATO DI BISOGNO - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*

Il delitto di usura è ravvisabile anche quando il soggetto passivo rivesta la qualità di imprenditore commerciale, costretto a richiedere prestiti ed a corrispondere interessi usurari per sopperire a necessità di carattere aziendale o personale, mentre, al fine della sua configurabilità, sono indifferenti le sue condizioni economiche. Infatti, un individuo, in buone condizioni economiche, può essere assillato da bisogno impellente di danaro, assoggettandosi, perciò, all'intenzionale sfruttamento da parte del mutuante, che lo induce ad accettare pattuizioni usurarie con interessi esorbitanti. (nella specie, è stato ritenuto che il delitto di usura è configurabile anche nei confronti di soggetto, titolare di un appartamento e di un negozio con relativo personale dipendente, che si sia trovato a richiedere danaro e a corrispondere interessi usurari). (V mass n 148806, per quanto valga).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)