Sez. 3, Sentenza n. 4425 del 21/01/1981 Ud. (dep. 13/05/1981) Rv. 148806 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - IN GENERE - STATO DI BISOGNO - NOZIONE - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - USURA - IN GENERE - STATO DI BISOGNO - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Ai fini della sussistenza del delitto di usura, lo stato di bisogno non deve essere inteso come uno stato di necessita tale da annientare in modo assoluto qualunque liberta di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volonta del soggetto, lo induca a ricorrere al credito e ad accettare condizioni usurarie; il fatto che la situazione di bisogno, cosi intesa, derivi da cause incolpevoli, oppure da colpe inescusabili del soggetto passivo, deve considerarsi irrilevante rispetto alla stessa norma. (nella specie l'imputato aveva preteso interessi usurai del dieci per cento mensili, costringendo il debitore ad emettere assegni con importi sempre maggiori, fino a porlo nella impossibilita di estinguere il debito).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)