Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 4 febbraio 1981, causa 45/80
Epigrafe
Nella causa 45/80,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Gian Piero Alessi, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il proprio consigliere giuridico Mario Cervino, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. Ivo M. Braguglia, avvocato dello Stato, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la propria ambasciata, 5, rue Marie-Adélaïde,
convenuta,
causa avente ad oggetto l'inadempimento risultante dalla mancata attuazione, da parte della Repubblica italiana, della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, n. 76/767/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi (GU n. L 262, pag. 153),
LA CORTE,
composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente; P. Pescatore, Mackenzie Stuart e T. Koopmans, presidenti di Sezione; A. O'Keeffe, G. Bosco, A. Touffait, O. Due e U. Everling, giudici;
avvocato generale: G. Reischl;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, le varie fasi del procedimento, le conclusioni e i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento
paragrafo 1
La direttiva summenzionata fa parte di un folto gruppo di direttive d'armonizzazione emanate dal Consiglio allo scopo di eliminare gradualmente gli ostacoli d'indole tecnica agli scambi intracomunitari, derivanti dalla disparità delle normative nazionali.
paragrafo 2
Sul fondamento di tale armonizzazione e onde permettere la libera circolazione degli apparecchi a pressione nell'ambito della CEE, detta direttiva sancisce il principio del riconoscimento reciproco dei controlli, istituendo a tal fine un procedimento di approvazione CEE di modello e un procedimento di verifica CEE. La presenza, su un apparecchio a pressione, del marchio CEE corrispondente ai controlli ai quali esso è stato sottoposto ne fa presumere la conformità alle norme tecniche che lo riguardano e rende perciò inutile, all'atto dell'importazione e della messa in opera, la ripetizione dei controlli già effettuati.
paragrafo 3
La direttiva di cui trattasi costituisce una normativa quadro nel cui ambito devono essere emanate altre direttive.
paragrafo 4
Essa dispone, all'art. 24, che:
paragrafo 5
«1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione».
paragrafo 6
«2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva».
paragrafo 7
Pertanto, gli Stati membri erano tenuti a conformarsi alla direttiva entro il 30 gennaio 1978.
paragrafo 8
Poiché la Repubblica italiana non adottava né metteva in vigore entro il termine stabilito i necessari provvedimenti di attuazione, la Commissione decideva di iniziare nei suoi confronti il procedimento d'accertamento dell'inadempimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato.
paragrafo 9
Con lettera 12 aprile 1978, la Repubblica italiana era invitata a presentare le sue osservazioni, in conformità all'art. 169, 1o comma.
paragrafo 10
La Commissione, poiché la lettera restava senza risposta e constatando la persistente assenza di provvedimenti nazionali per l'attuazione della direttiva, emetteva il 18 maggio 1979 un parere motivato nel quale si dichiarava:
paragrafo 11
«che l'Italia, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva n. 76/767/CEE del Consiglio del 27. 7. 1976 relativa agli apparecchi a pressione e ai metodi di controllo di questi apparecchi, è venuta meno agli obblighi incombenti in virtù di tale direttiva».
paragrafo 12
Detto parere veniva inviato al Governo italiano con lettera 28 maggio 1979.
paragrafo 13
Con nota 5 giugno 1979, il Governo italiano rispondeva, tramite la Rappresentanza permanente d'Italia, di aver presentato al Parlamento un disegno di legge volto ad ottenere la delega ad emanare i necessari provvedimenti d'attuazione; tale disegno era però decaduto a causa dell'anticipato scioglimento del Parlamento.
paragrafo 14
Con un'altra nota in data 1º ottobre 1979, la Rappresentanza permanente italiana informava la Commissione che l'attuazione della direttiva avrebbe potuto effettuarsi mediante disposizioni amministrative ed assicurava che queste sarebbero state adottate quanto prima.
paragrafo 15
La Commissione, non avendo ricevuto in proposito alcuna comunicazione ulteriore da parte del Governo italiano e considerato che i provvedimenti nazionali necessari per l'attuazione della direttiva non erano ancora stati emanati, adiva la Corte di giustizia con il presente ricorso, pervenuto in cancelleria il 14 febbraio 1980.
paragrafo 16
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
«1. dichiarare che, omettendo d'adottare, nel termine stabilito, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 76/767 del Consiglio del 27 luglio 1976 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione e ai metodi di controllo di questi apparecchi, la Repubblica italiana è venuta meno ad un obbligo impostole dal Trattato.
2. porre le spese del giudizio a carico della convenuta».
paragrafo 3
La convenuta non ha presentato conclusioni formali, ma
paragrafo 4
«si augura di ottenere al più presto l'indicata delega legislativa in modo che, nel presente giudizio, possa considerarsi — nella sostanza — cessata la materia del contendere».
SENTENZA › In fatto › III — Compendio dei mezzi e degli argomenti delle parti
paragrafo 1
La Commissione procede innanzitutto all'analisi degli scopi e delle disposizioni della direttiva n. 76/767 e constata che la Repubblica italiana non ha adottato i provvedimenti necessari per conformarsi, entro il termine impartitole, alla direttiva.
paragrafo 2
Essa ricorda poi che, ai sensi dell'art. 189 del Trattato CEE, le direttive vincolano gli Stati membri destinatari per quanto riguarda il risultato da raggiungere, ciò che implica l'obbligo di rispettare i termini da esse fissati, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenze 26 febbraio 1976, causa 52/75, Commissione e/Italia, Race. pag. 277, e 22 settembre 1976, causa 10/76, Commissione c/Italia, Race. pag. 1359).
paragrafo 3
Poiché la Corte ha del pari dichiarato (sentenza 26 febbraio 1976 sopra citata e sentenza 22 febbraio 1979, causa 163/78, Commissione e/Italia, Race. pag. 771) che «uno Stato membro non può invocare norme, prassi o situazioni del proprio ordinamento interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini contemplati dalle direttive comunitarie», è vano il tentativo della convenuta di giustificare il mancato rispetto del termine di 18 mesi impartitole per la messa in vigore dei provvedimenti d'attuazione necessari. Di conseguenza, la Repubblica italiana è venuta meno ad un obbligo impostole dal Trattato.
paragrafo 4
La Repubblica italiana sottolinea che il disegno di legge-delega è stato ripresentato al Parlamento nell'attuale legislatura.
paragrafo 5
Siccome l'approvazione di detto disegno di legge dovrebbe essere imminente, è sembrato opportuno astenersi, «soprattutto per ragioni di certezza del diritto, dall'attuare con provvedimenti amministrativi talune disposizioni della direttiva 76/767/CEE per il cui recepimento non sarebbe stata necessaria una legge».
paragrafo 6
La Commissione constata che la Repubblica italiana non contesta, né in fatto né in diritto, gli argomenti da essa presentati — l'inadempimento è pertanto assodato — ed insiste sulla necessità della tempestiva attuazione delle direttive nonché sull'irrilevanza, «onde giustificare gli inadempimenti in materia, di considerazioni attinenti a norme o prassi interne o a circostanze speciali di fatto in sede nazionale».
SENTENZA › In fatto › IV — Fase orale
paragrafo 1
La Commissione, rappresentata dal suo agente, sig. G. P. Alessi, e la Repubblica italiana, rappresentata dal suo agente, sig. A. Squillante, assistito dall'avvocato dello Stato I. M. Braguglia, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 25 novembre 1980.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 16 dicembre 1980.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato in cancelleria il 4 febbraio 1980, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, in forza dell'art. 169 del Trattato CEE, un ricorso inteso a far constatare che la Repubblica italiana, omettendo di adottare entro il termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, n. 76/767, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi (GU n. L 262, pag. 153), è venuta meno ad un obbligo impostole dal Trattato.
punto 2
A norma dell'art. 24 della direttiva del Consiglio n. 76/767, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a quanto da essa prescritto entro diciotto mesi dalla sua notifica. Questo termine è scaduto il 30 gennaio 1978.
punto 3
Il Governo italiano non contesta l'inadempimento addebitatogli. Esso spiega che il ritardo nel recepimento della direttiva nell'ordinamento giuridico nazionale è dovuto al fatto ch'esso ha ritenuto di dover far approvare dal Parlamento italiano un disegno di legge volto ad ottenere la delega ad emanare i necessari provvedimenti di attuazione; tale disegno non ha però potuto essere approvato a tempo debito a causa dello scioglimento anticipato delle Camere ed è stato ripresentato al Parlamento nel corso della legislatura attuale. Il Governo italiano fa inoltre presente che, in attesa dell'approvazione del disegno di legge, che si auspica imminente, esso ha preferito astenersi, per ragioni di opportunità e di certezza del diritto, «dall'attuare con provvedimenti amministrativi talune disposizioni della direttiva 76/767/CEE, per il cui recepimento non sarebbe stata necessaria una legge».
punto 4
Questi fatti non possono far venire meno l'inadempimento addebitato alla Repubblica italiana. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, agli Stati membri non è consentito invocare norme, prassi o situazioni dell'ordinamento nazionale per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini contemplati dalle direttive comunitarie.
punto 5
Si deve pertanto constatare che la Repubblica italiana, non adottando entro il termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio n. 76/767, è venuta meno ad un obbligo impostole dal Trattato.
SENTENZA › Sulle spese
punto 6
Ai termini dell'art. 69, § 2, del Regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La convenuta è rimasta soccombente e va pertanto condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1o La Repubblica italiana, non adottando entro il termine prescritto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, n. 76/767, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi (GU n. L 262, pag. 153), è venuta meno ad un obbligo impostole dal Trattato.
2o La convenuta è condannata alle spese.
Firme
Mertens de Wilmars
Pescatore
Mackenzie Stuart
Koopmans
O'Keeffe
Bosco
Touffait
Due
Everling
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 4 febbraio 1981.
Il cancelliere
A. Van Houtte
II presidente
J. Mertens de Wilmars