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Sez. 1, Sentenza n. 8191 del 19/08/1998 (Rv. 518175 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Sovrano Militare Ordine di Malta - Imposte non dovute - Rimborso - Richiesta - Termine di cui all'art. 38 d.P.R. n. 602/1973 - Applicabilità.
Stato
decisa il 1998-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518175-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE

Qualora il Sovrano Militare Ordine di Malta - S.M.O.M., - che gode nel diritto internazionale e, quindi, anche nel diritto italiano, in forza della norma di adattamento automatico sancito dall'art. 10, comma primo, Cost., di una peculiare soggettività, funzionale alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali e assistita, fra l'altro, da immunità dalla passività alla potestà tributaria degli altri Stati - abbia versato direttamente (in sede di autotassazione) imposte non dovute, il diritto al rimborso deve essere escluso qualora non abbia presentato domanda di rimborso, all'autorità competente, nel termine di diciotto mesi fissato dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, senza che tale interpretazione sia in contrasto con l'art. 10, comma primo, Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)