Sez. 1, Sentenza n. 11788 del 05/11/1991 (Rv. 474508 - 01)
Tributi (in generale) - Potestà tributaria d'imposizione - Soggetti passivi - In genere | Sovrano Militare Ordine di Malta - Prerogativa - Immunità dalla passività alla potestà tributaria - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Tributi (in generale) - Potestà tributaria d'imposizione - Soggetti passivi - In genere
Il Sovrano Militare Ordine di Malta, in quanto portatore di un proprio ordinamento indipendente (c.d. melitense) riconosciuto dall'Italia e da altri Stati, gode nel diritto internazionale e, quindi anche nel diritto italiano, in forza della norma di adattamento automatico sancita dall'art. 10, primo comma, Cost. di una peculiare soggettività, funzionale alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali (quali delineate dall'art. 2 della carta costituzionale dell'ente) e assistita da prerogative normalmente spettanti agli Stati territoriali in ragione della loro sovranità, quale l'immunità dalla giurisdizione degli altri Stati e, quindi, dalla passività alla potestà tributaria di questi ultimi. Il carattere funzionale della soggettività dell'Ordine di Malta, che può costituzionalmente operare se non per la realizzazione dei propri fini, comporta che l'immunità tributaria copre tutti i rapporti e i mezzi dell'ente che non risultino distratti dalla tale destinazione "naturale" e, quindi, anche quelli di natura privatistica, ancorché intrinsecamente di contenuto neutro o promiscuo, di cui non risultino in concreto destinazioni diverse (nella specie, con riguardo all'INVIM decennale su un terreno agricolo di proprietà dell'ente, la C.S. in base all' enunciato principio ha annullato la decisione della Commissione Tributaria Centrale che aveva negato l'immunità tributaria dello SMOM).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 4, Legge 04/01/1938 num. 23, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)