Sez. 3 - , Sentenza n. 7043 del 20/03/2017 (Rv. 643832 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Art. 624, comma 3, c.p.c. nel testo introdotto dalla l. n. 69 del 2009 - Estinzione del processo esecutivo sospeso - Condizioni - Sospensione pronunciata in sede di reclamo - Inclusione.
ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
L'estinzione del processo esecutivo sospeso ai sensi dell'art.624, comma 3, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009), in caso di mancata introduzione o riassunzione del giudizio di merito sull'opposizione, si produce anche laddove il provvedimento di sospensione sia stato pronunciato dal tribunale in sede di reclamo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 624 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)